(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo
                    n. 33 del 13 settembre 1993)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL VISTO DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO
         SI INTENDE APPOSTO PER DECORSO DEL TERMINE DI LEGGE
              IL VICE PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  In attesa di un'organica riforma dei compiti, delle funzioni e
della pianta organica dell'ERSA, il rapporto di lavoro a termine  per
i divulgatori assunti ai sensi della legge regionale 26 gennaio 1988,
n.  14  e'  prorogato  a  tempo indeterminato, conseguentemente il 3›
comma dell'art. 2 della citata legge regionale e' abrogato.
   2. Il profilo professionale di "Istruttore direttivo  agronomo  (o
veterinario) - divulgatore agricolo" introdotto al 2› comma dell'art.
2  della  legge  regionale  26 gennaio 1988, n. 14, trova luogo nella
VIII qualifica funzionale ed e' equipollente a quello di  funzionario
agronomo  o  di funzionario veterinario della vigente pianta organica
dell'ERSA. In conseguenza, la dizione  "profili  professionali  della
VII  qualifica"  contenuta  nel  4›  comma  dell'art.  2  della legge
regionale  26  gennaio  1988,  n.  14  e'  sostituita  con:  "profili
professionali della VIII qualifica".
   3.  Le  qualifiche funzionali VII ed VIII della dotazione organica
dell'ERSA, determinate dalla legge regionale 12 agosto 1986, n. 38  e
dalla legge regionale 17 gennaio 1989, n. 2, sono modificate nel modo
seguente:
    - VIII qualifica funzionale funzionari agronomi: sede unita' 12 -
periferia unita' 36; funzionari veterinari: periferia unita' 2;
    -  VII  qualifica  funzionale istruttore direttivo agronomo: sede
unita' 8 - periferia unita' 18.
   4. All'art. 2 della legge regionale 26  gennaio  1988,  n.  14  e'
aggiunto il seguente comma:
   "L'ERSA e' tenuto a bandire i concorsi di cui al precedente quarto
comma  entro  trenta  giorni  dal  momento  in  cui il posto si rende
vacante.  Detta  procedura  si  applica  fino  all'esaurimento  della
graduatoria".
   5.  I posti in pianta organica indicati nel quarto comma dell'art.
2 della legge regionale 26 gennaio 1988, n. 14 vacanti alla  data  di
entrata in vigore della presente legge, sono messi a concorso entro i
successivi trenta giorni.
   6.  L'immissioni  in  ruolo  dei divulgatori, secondo le modalita'
stabilite nella legge regionale 26 gennaio 1988,  n.  14  cosi'  come
modificata con la presente legge, avverra' a decorrere dal 1› gennaio
1994.  Il  servizio prestato anteriormente alla data di immissione in
ruolo nell'organico dell'ERSA e' riconosciuto come servizio di ruolo.
   7. Fino all'immissione in  ruolo  secondo  i  meccanismi  previsti
dalla  presente  legge,  i  divulgatori permangono nella qualifica in
godimento al momento dell'assunzione.