(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 33 del 13 settembre 1993) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL VISTO DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO SI INTENDE APPOSTO PER DECORSO DEL TERMINE DI LEGGE IL VICE PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. In attesa di un'organica riforma dei compiti, delle funzioni e della pianta organica dell'ERSA, il rapporto di lavoro a termine per i divulgatori assunti ai sensi della legge regionale 26 gennaio 1988, n. 14 e' prorogato a tempo indeterminato, conseguentemente il 3 comma dell'art. 2 della citata legge regionale e' abrogato. 2. Il profilo professionale di "Istruttore direttivo agronomo (o veterinario) - divulgatore agricolo" introdotto al 2 comma dell'art. 2 della legge regionale 26 gennaio 1988, n. 14, trova luogo nella VIII qualifica funzionale ed e' equipollente a quello di funzionario agronomo o di funzionario veterinario della vigente pianta organica dell'ERSA. In conseguenza, la dizione "profili professionali della VII qualifica" contenuta nel 4 comma dell'art. 2 della legge regionale 26 gennaio 1988, n. 14 e' sostituita con: "profili professionali della VIII qualifica". 3. Le qualifiche funzionali VII ed VIII della dotazione organica dell'ERSA, determinate dalla legge regionale 12 agosto 1986, n. 38 e dalla legge regionale 17 gennaio 1989, n. 2, sono modificate nel modo seguente: - VIII qualifica funzionale funzionari agronomi: sede unita' 12 - periferia unita' 36; funzionari veterinari: periferia unita' 2; - VII qualifica funzionale istruttore direttivo agronomo: sede unita' 8 - periferia unita' 18. 4. All'art. 2 della legge regionale 26 gennaio 1988, n. 14 e' aggiunto il seguente comma: "L'ERSA e' tenuto a bandire i concorsi di cui al precedente quarto comma entro trenta giorni dal momento in cui il posto si rende vacante. Detta procedura si applica fino all'esaurimento della graduatoria". 5. I posti in pianta organica indicati nel quarto comma dell'art. 2 della legge regionale 26 gennaio 1988, n. 14 vacanti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono messi a concorso entro i successivi trenta giorni. 6. L'immissioni in ruolo dei divulgatori, secondo le modalita' stabilite nella legge regionale 26 gennaio 1988, n. 14 cosi' come modificata con la presente legge, avverra' a decorrere dal 1 gennaio 1994. Il servizio prestato anteriormente alla data di immissione in ruolo nell'organico dell'ERSA e' riconosciuto come servizio di ruolo. 7. Fino all'immissione in ruolo secondo i meccanismi previsti dalla presente legge, i divulgatori permangono nella qualifica in godimento al momento dell'assunzione.